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Statuto del "Comitato Spontaneo per la tutela degli interessi dei residenti in Località Santa Lucia
–Morlupo"
Art.1
Il Comitato , apolitico, apartitico, aconfessionale e senza fini di lucro, si propone nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione nonché dei regolamenti comunali, il seguente obiettivo
” favorire la tutela degli interessi legittimi dei residenti in Località Santa Lucia del Comune di Morlupo , potendo a questo fine promuovere qualsiasi iniziativa tesa a migliorare o rendere più efficiente :
• La fruizione e l’elargizione di servizi, di natura pubblica o privata;
• Il controllo e la tutela del territorio e dell’ambiente ;
• Il rispetto e l’applicazione delle vigenti normative e ciò nei confronti delle Autorità od Enti a ciò preposti ;
• La relazione ed il dialogo con l’Amministrazione Comunale.
Il Comitato potrà inoltre promuovere qualsiasi altra iniziativa risultasse utile per i Suoi Aderenti o venisse richiesta dalla maggioranza degli stessi.
Art. 2
L'adesione al Comitato non è assoggettata al versamento di quote ed è riservata esclusivamente a coloro che , abitando in Località Santa Lucia o in zone alla stessa limitrofe ed essendo in accordo con gli obiettivi enunciati (art.1) , desiderino collaborare al perseguimento degli stessi. L’adesione al Comitato deve essere fatta per iscritto al consiglio del comitato e inviata alla sede legale del comitato.
Art. 3
La sede legale del Comitato è in Morlupo , Via di Santa Lucia, 16 ;
Art. 4
Gli organi del Comitato sono:
• L’Assemblea degli Aderenti
• Il Consiglio Direttivo
Il Comitato si può riunire nei modi e nei tempi che verranno ritenuti più opportuni dal Consiglio Direttivo.
Art. 5
L’Assemblea generale del Comitato è il massimo organo deliberativo ed ha il compito di dare le direttive per la realizzazione del fine comune. E’ costituita da tutti gli Aderenti al Comitato e può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno ed ha il compito di :
• Discutere il resoconto annuale delle attività svolte e dei risultati ottenuti ,approvando o criticando l’operato del Consiglio Direttivo e la sua rendicontazione.
• Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo.
L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio direttivo all’ unanimità o da almeno 1/3 degli Aderenti ogni volta che se ne ravvisi l’urgenza.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono regolate da un moderatore eletto di volta in volta tra i consiglieri che viene assistito dal Segretario per la redazione dei verbali.
Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono valide, pur se convocate in modo informale, in presenza di 1/3 degli Aderenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti per l’Assemblea ordinaria e con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti per la straordinaria.
Il Consiglio Direttivo viene nominato fra tutti gli Aderenti al Comitato Spontaneo.
Art. 6
I componenti del Consiglio Direttivo nomineranno al loro interno il Segretario del Comitato Spontaneo
Le riunioni del Comitato e del consiglio direttivo saranno regolate da un moderatore eletto di volta in volta tra i consiglieri. Al Segretario spetterà il compito di redigere i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo che saranno custoditi presso la sede del Comitato per essere liberamente consultati da parte degli Aderenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica 1 anno.
Art. 7
Il consiglio Direttivo elegge uno o più portavoce, confermandoli di volta in volta, tra i consiglieri o tra gli aderenti al comitato con il compito di rappresentare il comitato
Art. 8
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a 5 e non superiore a 11 , nominati dall’Assemblea ed ha il compito di gestire ed amministrare il Comitato occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria del medesimo e di redigere il resoconto annuale.
Il Consiglio direttivo è convocato tramite il segretario su richiesta di un terzo dei consiglieri in carica in modo informale.
Le determinazioni del Consiglio Direttivo sono valide ed efficaci con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono aperte a tutti gli Aderenti.
Art. 9
Ogni anno, nel mese di aprile, il Consiglio Direttivo, tramite il segretario convocherà , nei modi più informali ( telefono, mail, affissioni o altro ) l’Assemblea di tutti gli Aderenti per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e per l’approvazione del resoconto dell’esercizio precedente.
Art. 10
Tutti gli aderenti al Comitato spontaneo sono eleggibili nel Consiglio Direttivo e possono al termine del mandato essere rieletti.
Art. 11
Le cariche previste dallo statuto hanno validità massima di anni uno.
Art. 12
Trascorso il periodo sopra indicato, senza che sia stato nominato un nuovo Consiglio Direttivo o confermato quello uscente , tutte le cariche previste dal presente statuto resteranno valide per un periodo di transizione di 90 giorni. Trascorso anche tale periodo senza che L’Assemblea si sia riunita od abbia nominato un nuovo Consiglio Direttivo o confermato quello uscente , il Comitato dovrà sciogliersi.
Art. 13
Gli Aderenti al Comitato si impegnano a rispettare ed a far rispettare le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo .
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